ASTA 46 I: AUTOGRAFI E MANOSCRITTI, FUTURISMO, LIBRI DEL NOVECENTO E LIBRI D’ARTISTA Prima sessione - Autografi, manoscritti, musica
martedì 3 ottobre 2023 ore 10:00 (UTC +01:00)
5 nomine pergamenacee a rettori di giustizia, ufficiali, cancellieri nel periodo di Ferdinando II e Cosimo III. Datati 1668-1681.
5 nomine pergamenacee a rettori di giustizia, ufficiali, cancellieri nel periodo di Ferdinando II e Cosimo III. Datati 1668-1681. Raccolta di 5 documenti pergamenacei a stampa, in latino e italiano, con parti compilate a mano. In testa ai documenti, lo stemma dei Medici. Ottime condizioni. Dimensioni mm 310x440 ca. (5)I documenti sono strutturati in due sezioni. La prima, in latino, indica le nomine (in nome di Ferdinando II o Cosimo III) da Parte del Consiglio dei 48 (Consilio Clarissimor. Quadrag. & octo Virorum Civitatis Florentiae), di Rettori di giustizia con potere di fidelis exercere, & executioni mandare omnes leges, capitola atque extentiones, nonché dei loro aiutanti, Ufficiali e Cancellieri (suos Officiales qui tolerunt taxam &c). Viene definita la durata dell'incarico (es. duo anno) e la retribuzione (es. librarii duari millium pro quoliber semestri). I nomi degli eletti sono scritti a mano: tra i Rettori troviamo Johannes de Uguccionibus. Ai nomi dei vari aiutanti è aggiunto l'incarico: Iudicem, Militem locium, e il notarium maleficiorum (ufficiale che compilava i registri di giustizia penale). La seconda sezione, stampata in italiano, contiene dettagliate istruzioni per lo svolgimento degli incarichi. Vengono citate le Tratte (i registri elettorali fiorentini): «Dovete rappresentarvi al vostro uffizio il dì del principio [...] e di poi tra dieci dì mandarne fede autentica a le Tratte e le famose Stinche (antiche carceri di Firenze), che erano a pagamento: Avendo a mandar prigioni alle Carcere delle Stinche, farete pagar loro il diritto [...].». L'ultima delle molte istruzioni riguarda le armi a Firenze: «[...] che osserviate la Legge dell'Arme, e particolarmente non possiate e non doviate concedere licenza a nessuno di portar'arme di fort'alcuna, ne di poter tirar l'Archibugio, neancora per un giorno, sotto pena di scudi cento, e divieto dagli Ufizij per anni dieci.».